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15Mar 2021

Disposizioni in materia di formazione a seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 dispone che “alla Regione Emilia-Romagna si applicano, per un periodo di 15 giorni, le misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” 

Le disposizioni relative ai “corsi di formazione”, contenute nell’art. 25, applicabili anche in “Zona rossa” sono:

Comma 1 - I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Comma 7 - Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Restano pertanto applicabili le indicazioni già vigenti in materia di Istruzione e Formazione Professionale, i percorsi e le attività formative approvate o autorizzate con atti regionali, pubblicate anche sul sito della regione Emilia Romagna